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Proroga scadenza versamenti sostitutiva premi produttività 

Con la circolare 36/E del 28 luglio l’Agenzia delle Entrate ha spostato dal 1° agosto al 16 dicembre la scadenza per il versamento dell’importo dovuto dai sostituti di imposta che nel corso dei primi due mesi dell’anno hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, pur in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello.

In questo caso, tuttavia, l’allungamento della scadenza non deriva dalla necessità  di prorogare il temine per l’adempimento degli obblighi fiscali in vista delle vacanze estive, come già  accaduto per la proroga delle scadenze fiscali al 22 agosto, ma dalla considerazione delle difficoltà  manifestate dagli stessi sostituti d’imposta obbligati ad effettuare il versamento.


L’adempimento oggetto della proroga ha a che fare con l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme legate alla produttività  e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato, nonchècon la circolare 19/E del 10 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati forniti i necessari chiarimenti in merito alla corretta applicazione della detassazione.

[LEGGI] DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITà€ 2011 SENZA DOCUMENTO SCRITTO

Tale circolare, in particolare, ha precisato che nei confronti dei sostituti di imposta che a gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione, adottando lo stesso comportamento tenuto negli anni passati pur in assenza di accordi o contatti collettivi di lavoro di II livello, non vengono irrogate sanzioni sulla base di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, purchè provvedano ad effettuare il versamento della differenza entro il 1° agosto. Tale termine, dunque, in vista delle difficoltà  manifestate dai soggetti obbligati, èstato spostato al 16 dicembre.

La proroga, come precisa la circolare, vale anche nei confronti di eventuali rapporti di lavoro cessati nel frattempo.