La circolare n. 43/2009, emanata dall’Agenzia delle Entrate nelle settimane scorse, ha sviscerato ogni aspetto della procedura dello scudo fiscale, chiarendo anche alcuni aspetti dubbi. àˆ stato chiarito, ad esempio, che le ordinarie comunicazioni inviate al contribuente sull’avvenuto controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi non costituiscono un atto di accertamento e dunque non sono di ostacolo al ricorso allo scudo.
àˆ stato chiarita, inoltre, la distinzione fra la società di persone e i singoli soci. Se la società ricorre allo scudo fiscale, pertanto, la relativa protezione non si estende ai soci, se non a proposito dei redditi provenienti dalla società e protetti per conto della stessa.
In ambito civilistico, èstato stabilito che i redditi e le altre ricchezze dichiarate non sono considerabili nei procedimenti di ogni genere: per esempio, nelle cause di separazione matrimoniale. Questo, perà², vale solo per i procedimenti futuri: per quelli già in corso alla data del 4 ottobre scorso (data di entrata in vigore del provvedimento) la protezione viene meno.
Passando, infine, a controllare i riflessi in campo penale, gli illeciti finanziari sono “scudati†e dunque non sono punibili, a meno che, prima della presentazione della dichiarazione, il contribuente non sia già stato iscritto nel registro degli indagati e ne abbia ricevuto formale comunicazione, o comunque ne sia venuto a conoscenza in altra forma (per esempio, abbia subito una perquisizione).