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Raddoppio termini accertamento

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L’Amministrazione Finanziaria puಠavviare accertamenti su imposte dirette e IVA entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui èinviata la relativa dichiarazione; se quest’ultima èstata omessa o èdichiarata nulla, il termine slitta di un anno.

Percià², i controlli sull’IVA del 2009, poichè la dichiarazione èda inviarsi nel 2010, possono essere avviati entro il 31 dicembre 2014 o 2015 secondo i casi. Fino alle stesse date i contribuenti devono conservare fatture, libri contabili ecc.


Chiaramente, una volta avviati i controlli sostanziali, non c’ alcun limite temporale entro il quale essi devono poi concludersi.
In caso, perà², di denuncia di un reato tributario (dichiarazione fraudolenta, distruzione delle scritture contabili, emissione di fatture false ecc.) i termini descritti sono raddoppiati: nell’esempio proposto, dunque, si arriverebbe al 2018 o al 2020.

Con la recente circolare 54/2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti legati a questo raddoppio, sulla base delle perplessità  sollevate dagli operatori in questi anni. L’Agenzia, in particolare, ha chiarito due aspetti importanti: innanzitutto, il raddoppio dei termini si estende non solo a chi èascrivibile il presunto reato ma anche a chi vi èfiscalmente legato e dunque potrebbe (anche se non necessariamente) avervi concorso.


Per esempio, se il presunto reato riguarda l’IVA e il contribuente èuna società  che aderisce con le consociate alla cosiddetta “IVA di gruppo”, il raddoppio dei termini riguarderà  tutte le altre aderenti.

Ma il chiarimento pi๠importante èun altro: la legge parla, infatti, semplicemente di “denuncia di reato”. Non ha dunque alcuna rilevanza se poi il procedimento penale dovesse chiudersi con l’assoluzione o il proscioglimento del contribuente: i termini per l’accertamento fiscale sono comunque raddoppiati.