Percià², i controlli sull’IVA del 2009, poichè la dichiarazione èda inviarsi nel 2010, possono essere avviati entro il 31 dicembre 2014 o 2015 secondo i casi. Fino alle stesse date i contribuenti devono conservare fatture, libri contabili ecc.
Chiaramente, una volta avviati i controlli sostanziali, non c’ alcun limite temporale entro il quale essi devono poi concludersi.
In caso, perà², di denuncia di un reato tributario (dichiarazione fraudolenta, distruzione delle scritture contabili, emissione di fatture false ecc.) i termini descritti sono raddoppiati: nell’esempio proposto, dunque, si arriverebbe al 2018 o al 2020.
Con la recente circolare 54/2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti legati a questo raddoppio, sulla base delle perplessità sollevate dagli operatori in questi anni. L’Agenzia, in particolare, ha chiarito due aspetti importanti: innanzitutto, il raddoppio dei termini si estende non solo a chi èascrivibile il presunto reato ma anche a chi vi èfiscalmente legato e dunque potrebbe (anche se non necessariamente) avervi concorso.
Per esempio, se il presunto reato riguarda l’IVA e il contribuente èuna società che aderisce con le consociate alla cosiddetta “IVA di gruppoâ€, il raddoppio dei termini riguarderà tutte le altre aderenti.
Ma il chiarimento pi๠importante èun altro: la legge parla, infatti, semplicemente di “denuncia di reatoâ€. Non ha dunque alcuna rilevanza se poi il procedimento penale dovesse chiudersi con l’assoluzione o il proscioglimento del contribuente: i termini per l’accertamento fiscale sono comunque raddoppiati.