Il singolo contribuente, infatti, puಠpresentare documenti tributari che lo riguardano direttamente (come istanze di interpello, di accertamento con adesione o di rimborso) che, per espressa previsione di legge, sono esenti dall’imposta di bollo.
Il contribuente, inoltre, puಠdare procura anche al coniuge o a parenti e affini fino al terzo grado, oppure ai propri dipendenti in caso di persone giuridiche: anche per queste ipotesi non occorre porsi problemi sul bollo.
Se perಠviene delegato un soggetto differente, come il professionista di fiducia, il discorso cambia.
La procura, infatti, necessita di autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale; se perಠil delegato èiscritto ad alcuni albi professionali, oppure appartiene alla Guardia di Finanza o ad altro organo dell’Amministrazione Finanziaria, puಠautenticare la firma da sè.
In ogni caso, l’autentica (che provenga da un pubblico ufficiale o sia un fai-da-te) richiede l’apposizione di una marca da bollo da € 14,62 anche se l’atto tributario, dଠper sè, non ne necessita.
Questa, perlomeno, èl’interpretazione della Direzione di Bologna, che ha toccato anche un tema adiacente, quella della procura sui ricorsi alle commissione tributarie.
Per questi ricorsi la marca da bollo ècerto prevista, ma la legge indica che èsufficiente un’unica marca anche quando lo steso documento contiene pi๠atti che, autonomamente, richiederebbero un assolvimento distinto dell’imposta di bollo. Ebbene, secondo la nota diffusa pochi giorni fa, tale semplificazione non concerne la delega al professionista, che quindi richiederebbe in tutti i casi una marca distinta da quella per il ricorso.
Fonte: Italia Oggi