In caso di omesso versamento, cosଠcome pure nel caso in cui il versamento effettuato risulti insufficiente, occorre utilizzare il modello F24 e versare, oltre all’imposta dovuta, gli interessi calcolati moltiplicando il tasso legale per il numero di giorni compresi tra la scadenza del termine e quello in cui èstato effettuato il pagamento, nonchè la sanzione dovuta.
Questa, in particolare, èpari allo 0.2% dell’importo dovuto qualora il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, al 3% dell’importo dovuto se il versamento viene effettuato dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza e al 3,75% dell’importo dovuto se il versamento viene effettuato dopo il 30° giorno dalla scadenza ma entro l’anno. Trascorso inutilmente questo termine, non sarà pi๠possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso.
In tema di Ires, gli addetti ai lavori sottolineano che, a fronte delle difficoltà riscontrate in sede di calcolo dell’imposta da versare, sono in molti ad aver preferito optare per il versamento tardivo dell’imposta, piuttosto che ricorrere a pagamenti frettolosi e correre cosଠil rischio di sborsare somme non dovute che dovranno poi essere riviste in sede di compensazione.