Cià², purtroppo, sarebbe accaduto anche a causa di reali e concrete difficoltà economiche e finanziare che avrebbero letteralmente impedito ai titolari di moltissime imprese italiane di reperire i fondi necessari al pagamento della su indicata imposta.
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Peccato, perà², poichè questi ultimi, purtroppo, potrebbero improvvisamente ritrovarsi nella condizione di pagare multe e sanzioni, a dire il vero tutte parecchio sostanziose, per aver ritardato piuttosto che omesso il versamento dell’Imposta Municipale Unica.
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Quanto potrebbero rischiare?
Lo scopriamo con la nostra breve, ma esaustiva e speriamo altresଠutile, Guida al ravvedimento operoso in caso di ritardato versamento dell’Imposta Municipale Unica.
RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Codesto provvedimento scatterebbe qualora il contribuente distratto si sia dimenticato di versare l’acconto di giugno 2012 sull’IMU entro lunedଠ18 e, in particolar modo, prevederebbe:
– l’applicazione di una sanzione variabile, equivalente allo 0,2% dell’importo totalmente dovuto moltiplicata per ogni giorno di eventuale ritardo, nel caso in cui il contribuente provveda a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre il 14esimo giorno dalla scadenza originariamente prevista
– l’applicazione di una sanzione fissa, equivalente al 3% dell’importo totalmente dovuto, nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga entro e non oltre il 30esimo giorno dalla scadenza originariamente prevista
– l’applicazione di una sanzione fissa, equivalente al 3,75% dell’importo totalmente dovuto, nel caso in cui il contribuente provveda a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre martedଠ18 giugno 2013.
A queste sanzioni, naturalmente, andranno ad aggiungersi anche gli interessi di mora che il legislatore, ovverosia il Governo Monti, avrebbe previsto equivalenti, addirittura, al 2,5% per ogni eventuale giorno di ritardo.
Attenzione, comunque, alle soluzioni adottate dal proprio Comune poichè quest’ultimo, come forse saprete, avrebbe la facoltà di aumentare, in qualsiasi momento, l’entità degli interessi di mora.