L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la situazione dell’errore in cui sono incappati alcuni contribuenti minimi nell’ambito delle ritenute fiscali prelevate erroneamente. E’ stata infatti diramata una nota ufficiale dell’Agenzia, in particolare la risoluzione n. 47/E dello scorso 5/E.
L’agenzia di riscossione dei tributi ha infatti chiarito che i contribuenti aderenti al regime dei minimi che si sono visti applicare  la ritenuta fiscale per un errore potranno recuperarla secondo delle modalità appositamente stabilite. Infatti la macchina di riscossione statale ha applicato una ritenuta del 4% sui bonifici eseguiti per pagare spese di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. L’errata tassazione èstata applicata da parte di banche e uffici postali. La somma si potrà recuperare direttamente  attraverso il modello Unico PF 2013.
Le modalità sono state stabilite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47 2013 del 5 luglio che ha appunto individuato le modalità di recupero nel modello Unico 2013.
L’Agenzia ha previsto nel documento di prassi del 5 luglio scorso la risoluzione della questione e ha disposto che nel modello Unico, i contribuenti minimi dovranno valorizzare con il codice “1†il campo “Situazioni particolariâ€.
Tale codice puಠessere trovato posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazioneâ€. I contribuenti minimi dovranno riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.
Le ritenute erroneamente applicate da parte dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere indicate nella colonna 2 del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.
Nel caso in cui tali sia necessario che vengano riportate anche ritenute cedute da consorzi, tali cifre dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.