In quest’ipotesi, la società ètenuta a calcolare l’imposta su un reddito minimo, prescindendo del tutto dal reddito dichiarato (anche se la società si dichiarasse in perdita).
Il calcolo del reddito minimo èstrettamente imparentato con quello dei ricavi presunti: si prendono infatti i medesimi beni e si applicano altrettante aliquote di redditività . L’unica differenza sensibile èche per i beni acquistati o ceduti in corso d’anno non si esegue il ragguaglio temporale.
Le aliquote di redditività da applicare sono le seguenti. Per le partecipazioni e i crediti finanziari si usa il tasso dell’1,5%; per le navi ad uso strumentale e le unità da diporto destinate a noleggio, l’aliquota èdel 4,75%; per gli immobili in Comuni fino a mille abitanti si applica lo 0,9%; nei Comuni maggiori, per i fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’ultimo triennio si utilizza il 3% (fino al 2010 e nel 2013-16, mentre si sale al 4,75% nel 2011-12 e a partire dal 2017), mentre per gli uffici si applica il 4% e per gli altri immobili il 4,75%.
Infine, per le restanti immobilizzazioni si considera l’aliquota di redditività del 12%.
Sommando tutti i risultati, otterremo il reddito minimo da sottoporre a tassazione. Va precisato che se la società avesse diritto a particolari esenzioni dal reddito (presenza di redditi esenti, di dividendi detassati…), questi valori vanno sottratti al reddito minimo.
Se poi la società vantasse perdite pregresse, questa non puಠabbattere il reddito minimo, ma dovrà essere rinviata all’anno successivo.