Le borse di studio erogate rappresentano dal punto di vista fiscale un reddito, che vieni quindi assoggettato ad imposta. Il reddito imponibile derivante da queste erogazione in favore degli studenti rientra nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente. Non tutte sono perಠsoggette allo stesso regime fiscale, un caso èquello delle borse di studio post-lauream esenti da Irpef.
La normativa di riferimento per i sussidi versati agli studenti èil Tiur, che all’art. 50 comma 1, lettera e), inserisce tra i redditi le borse d studio, i sussidi o i premi per fini di studio erogati da qualsiasi ente o istituzione, nel caso in cui il soggetto non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con l’erogante.
L’articolo 52 dello stesso testo di legge stabilisce che per la determinazione della base imponibile delle somme elargite in qualità di borsa di studio si applica la stessa disciplina inerente i rapporti di lavoro dipendente. Detta normativa estende quindi anche al caso delle borse che tutte le somme e gli importi, siano essi in denaro o in natura, rappresenteranno la base imponibile fiscalmente. Non vengono escluse nemmeno le somme versate a titolo di rimborso spese. Il soggetto erogante la somma dovrà obbligatoriamente effettuare le ritenute fiscale nel caso in cui si tratti di un sostituto d’imposta, nel rispetto dell’articolo 24 del decreto presidenziale 600/73.
Il regime fiscale applicabile varia di caso in caso e sono numerose le eccezioni al principio generale. Esistono infatti dei sussidi economici agevolati, che godono di una condizione fiscale di favore, le cosiddette borse di studio esenti. Va inoltre ricordato che un’altra disciplina èprevista per le borse di lavoro per giovani imprenditori.
Tra le borse di studio esenti, cioèche non rilevano ai fini IRPEF, ci sono quelle versate dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria destinate a corsi di specializzazione e dottorato, in base alla legge n. 389 del 30 novembre 1989. Sono inoltre esenti anche le borse erogati dalle regioni e allo stesso modo dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in base alla legge 2 dicembre 1991 n, 390.