L’opportunità di non perdere il beneficio ricorrendo alla remissione in bonis èaccordata qualora la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per fruire di tali agevolazioni fiscali; il contribuente provveda ad assolvere l’adempimento richiesto entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Il contribuente deve inoltre provvedere al versamento di una sanzione ridotta di 258 euro tramite modello F24, sul quale va indicato il codice tributo 8114.
Il ricorso all’istituto della remissione in bonis èprecluso qualora il mancato adempimento richiesto assume la natura di semplice irregolarità e non comporta la decadenza dell’agevolazione, bensଠl’applicazione di una sanzione. Per contro, la remissione in bonis èpossibile nei seguenti casi:
– mancato esercizio dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza previsto per le società di capitali;
– omessa presentazione del modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale;
– omesso invio del modello di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto a favore degli enti associativi;
– omesso esercizio dell’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo;
– omesso esercizio dell’opzione che le società di persone e gli imprenditori individuali possono esercitare al fine di individuare la base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali;
– omesso esercizio dell’opzione di applicazione del regime cossiddetto tonnage tax, che prevede la determinazione forfettaria del reddito delle navi aventi i requisiti previsti dall’art. 155 del Tuir.