Tale domanda deve contenere l’indicazione dei dati del soggetto che chiede il rimborso e dei motivi per i quali viene avanzata la richiesta, inoltre dovrà necessariamente essere inoltrata entro il termine prestabilito, che èpari a 36 mesi per le imposte indirette e pari a 48 mesi per le imposte sui redditi, per i versamenti diretti, per le ritenute operate dal sostituto d’imposta e per le ritenute dirette operate dalla pubblica amministrazione.
In caso di accoglimento della domanda, il rimborso spettante al contribuente sarà accreditato sul suo conto corrente, le cui coordinate bancarie dovranno essere indicate nella stessa domanda mediante la quale si richiede il rimborso. In caso di mancata indicazione dei dati relativi al conto corrente, il pagamento del rimborso spettante verrà effettuato in contanti presso un ufficio postale dopo che il contribuente avrà ricevuto apposito avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo nel caso in cui la somma da rimborsare non sia superiore a 1.549,37 euro, compresi gli interessi.
► COME CHIUDERE UN CONTENZIOSO FISCALE PENDENTE
Per gli importi superiori a 1.549,37 euro e fino a 51.645,69 euro, sempre comprensivi di interessi, il contribuente riceverà una lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate e mediante la quale sarà invitato a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, nel caso in cui il contribuente non dovesse effettuare tale comunicazione il pagamento avverrà mediante vaglia emesso dalla Banca d’Italia. Per importi superiori a 51.645,69 euro, infine, la restituzione avviene esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, per cui se il contribuente non comunica le coordinate bancarie non riceverà il rimborso.
In caso di mancato accoglimento della domanda, il contribuente puಠpresentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. Nel caso in cui il contribuente non dovesse invece ricevere alcuna risposta, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta in virt๠dell’istituto del silenzio-rifiuto. In quest’ultimo caso il ricorso presso la Commissione tributaria puಠessere presentato dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro i successivi dieci anni.