Per poter ottenere tale rimborso ènecessario che sussistano in capo al richiedente i presupposti del diritto alla detrazione previsti in ambito nazionale, inoltre ènecessario che il soggetto che effettua la richiesta, nel periodo a cui l’istanza si riferisce, non abbia avuto una stabile organizzazione nello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti e non abbia effettuato in tale Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi.
E’ prevista un’eccezione nel caso in cui, in relazione alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, il debitore d’imposta figura come il committente o cessionario mediante il meccanismo dell’inversione contabile, oppure qualora si tratti di prestazioni di trasporto non imponibile e relative prestazioni accessorie.
L’istanza di rimborso dell’Iva deve essere presentata per via telematica attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta èconsiderata presentata nel momento in cui viene completata la recezione del file da parte dell’amministrazione finanziaria. L’avvenuta recezione viene attestata mediante rilascio di apposita ricevuta, disponibile entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello dell’avvenuta recezione da parte dell’Agenzia. Nel caso in cui, invece, la richiesta dovesse essere rifiutata, lo Stato membro competente notifica all’interessato i motivi del rifiuto insieme alla decisione.
Sempre entro il 1° ottobre, successivamente all’inoltro della richiesta di rimborso, il richiedente puಠpresentare un’istanza correttiva dei dati precedentemente trasmessi. In questo caso, tuttavia, non èpossibile allegare richiesta di rimborso per ulteriori fatture o documenti, in quanto per questi sarà necessario trasmettere una nuova istanza di rimborso, sempre entro il termine sopra indicato.