In alternativa al versamento di queste intere somme, èperಠconsentito rateizzare i pagamenti in tante quote di pari importo, da versare mensilmente. Il numero delle rate, fino ad un massimo di sei, èa scelta del contribuente.
Queste medesime regole sono previste anche per l’IRAP, l’IRES e le addizionali regionali e comunali.
Nel momento in cui si sceglie di rateizzare, perà², occorre maggiorare le singole rate con gli interessi, calcolati secondo un tasso prefissato: un tasso pari, fino a pochissimo tempo fa, al 6% annuo. Poichè sei percento diviso dodici porta ad un tasso mensile pari allo 0,5%, ciಠsignifica che la seconda rata andava maggiorata dello 0,5%, la terza dell’1% e cosଠvia.
Molti analisti hanno perಠsegnalato come la situazione fosse paradossale: il 6% annuo non solo appare spropositato in tempi di inflazione in caduta libera, ma inoltre risulta addirittura superiore ai ridottissimi tassi previsti per l’istituto dell’accertamento con adesione (recentemente potenziato dal legislatore), che èuna delle strade con cui èpossibile regolarizzare molte violazioni fiscali.
Si arrivava perciಠall’assurdo: piuttosto che rimanere in regola e pagare rateizzando, appariva pi๠conveniente omettere il versamento e successivamente aggiustare tutto con l’accertamento con adesione.
Cosà¬, un decreto del Ministero delle Finanze dello scorso 21 maggio ha rimesso ordine: il tasso per la rateizzazione èstato ridotto al 4% annuo (dunque 0,33% mensile).
Pertanto, chi dovesse versare 600 euro e scegliere la massima rateazione possibile, dovrebbe pagare 100,33 euro a giugno, 100,67 a luglio e cosଠvia, fino a 102 euro per la rata di novembre