Il primo caso esaminato èquello del versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto. L’esempio fornito èquello di un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo per la quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta.
A fronte di cià², dunque, il contribuente vanta al 17 dicembre 2012 un credito nei confronti dello Stato quantificabile in 380 euro, di cui 190 euro nei confronti del Comune e 190 euro nei confronti dello Stato. Ebbene, in tale caso, considerando che l’Imu èun’imposta comunale e nell’ottica di attuare una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, viene precisato che per ottenere il rimborso basta presentare un’unica istanza all’ente locale, il quale provvederà a verificare la fondatezza della richiesta.
Nel caso in cui l’errore consista in una errata indicazione del codice tributo, la correzione deve essere sempre richiesta al Comune e non all’Agenzia delle Entrate per lo stesso motivo sopra indicato. Invece, in caso di errata indicazione del codice catastale del Comune in cui èsituato l’immobile da parte dell’intermediario, questo su richiesta del contribuente dovrà chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti, informando al contempo i Comuni interessanti nelle forme ritenute pi๠idonee.
Per gli altri errori e le rispettive modalità di correzione, nonchè per le altre ipotesi di rimborso, èpossibile scaricare la risoluzione n. 2/DF cliccando qui.