Sul tema, non nuovo ai dibattiti, èritornata la stessa Agenzia delle Entrate diffondendo la circolare n. 49/2010, con contenuto favorevole al contribuente.
Sono due le norme di legge cui far riferimento: gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 546/1992. In particolare, mentre l’articolo 69 concerne i ricorsi contro i dinieghi al rimborso (il cittadino presenta istanza di rimborso, l’Agenzia rifiuta ed egli ottiene ragione dal giudice), la previsione dell’articolo 68 riguarda tutti gli altri casi. L’esempio pi๠tipico èquello del contribuente che si oppone ad un avviso di accertamento: fra i requisiti per presentare ricorso c’ anche l’obbligo di versare a titolo provvisorio la somma contestata, in tutto o in parte secondo i casi.
Ebbene, l’articolo 68 afferma che, in caso di sentenza sfavorevole, l’Agenzia delle Entrate deve versare l’importo al cittadino entro novanta giorni dalla notifica della sentenza (di qualunque grado). La circolare 49, in proposito, segnala agli uffici di procedere immediatamente al rimborso in via prioritaria, anche senza attendere tale notifica: ciಠsemplifica le cose, poichè, in caso d’inadempienza dell’Agenzia, il cittadino dovrebbe promuovere una nuova causa (il giudizio di ottemperanza), possibile perಠsoltanto dopo la sentenza definitiva.
Per quanto invece riguarda l’articolo 69, per il rimborso occorre attendere che la sentenza passi in giudicato. La circolare 49, perà², chiede agli uffici di tagliare i tempi e procedere immediatamente, anche dopo la sentenza di primo o secondo grado, qualora essi non desiderino presentare ricorso: il giudicato, infatti, sarebbe solo questione di tempo.
Fonte: Il Sole 24 Ore