Alla luce di cià², dunque, l’Agenzia ha chiarito che per determinare l’eccedenza di Iva rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre dell’anno, bisogna calcolare la differenza tra l’imposta esigibile derivante dalle operazioni registrate nei primi tre mesi dell’anno e l’imposta detraibile per gli acquisti registrati nello stesso periodo.
Nella stesa risoluzione, inoltre, èstato chiarito che non esiste alcun contrasto con la norma contenuta nel Dpr 100/1998, che al contrario prevede la possibilità di effettuare la liquidazione mensile dell’Iva tenendo conto dei risultati contabili relativi al secondo mese precedente a quello del versamento. Questa ipotesi, secondo quanto spiegato dall’Agenzia, si riferisce semplicemente ad una diversa base di calcolo dell’imposta e non ha nulla a che vedere con gli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili o con il momento di esigibilità dell’Iva, nè tanto meno incide sulle modalità di rimborso delle eccedenze.
Una volta chiariti questi punti, dunque, l’Agenzia precisa che il contribuente per riavere indietro l’Iva in eccedenza dovrà verificare l’esistenza dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, nei mesi di riferimento, nell’esempio nei mesi di gennaio febbraio e marzo.