Molte precisazioni riguardano la detrazione del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica.
Fra l’altro, èstato ribadito che il bonus èincompatibile con l’assegnazione di contributi pubblici (nazionali, locali o comunitari) sui medesimi lavori; l’aver presentato domanda per i contributi, tuttavia, non èdଠper sè rilevante: se poi il contributo venisse davvero assegnato successivamente alla fruizione della detrazione fiscale, il contribuente dovrà necessariamente rinunciarvi o restituirlo senza indugio.
Entro novanta giorni dalla fine dei lavori, il tecnico che certifica il risparmio energetico deve inviare apposita comunicazione all’ENEA. A questo riguardo, èstato chiarito che, in mancanza di collaudo, la data di fine lavori deve risultare da documenti prodotti da chi ha realizzato l’opera o redatto la certificazione, mentre non ha valore un’eventuale autocertificazione prodotta dal contribuente.
E a proposito di tale comunicazione: se contiene errori, èpossibile correggerla entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La spesa per l’installazione di portoni e/o serrature sono agevolabili, purchè si possa dimostrare che contribuiscono al risparmio energetico dell’edificio interessato.
In merito al nuovo obbligo di comunicare i lavori eseguiti a cavallo di due o pi๠anni, si èchiarito che la mancata o inesatta comunicazione non comporta la decadenza dal beneficio, ma solamente l’applicazione di una sanzione fra i 258 e i 2.065 euro.
Infine, cosa succede se i lavori vengono eseguiti in leasing? La detrazione spetta all’utilizzatore, ma la spesa agevolabile non èdata dai canoni di locazione bensଠdalle spese sostenute dal locatore. L’utilizzatore dovrà provvedere ad inviare le comunicazioni di legge, sulla base di attestazioni prodotte dal locatore. Infine, non ènecessario che i canoni di leasing siano versati tramite bonifico.