Il soggetto tenuto al pagamento, dunque, non pagherà l’intero ammontare fatturato ma solo la differenza al netto della ritenuta, compilando il modulo ritenuta d’acconto tra professionisti. Anche in questo caso l’aliquota èpari 20% dell’imponibile, tuttavia per alcune particolari tipologie di operazioni e per particolari categorie professionali esistono delle deroghe, come avviene nel caso della ritenuta d’acconto ridotta.
In tema di ritenute d’acconto tra professionisti, il T.U.I.R. stabilisce che le ritenute d’acconto subite dalle associazioni fra professionisti vadano poi ripartite fra gli associati in proporzione alla quota di partecipazione, ognuno dei quali le utilizzerà a scomputo della propria imposta sui redditi.
Il discorso vale anche per altri soggetti in situazioni di minore rilevanza (per esempio, una società di persone costituita da agenti di commercio), ma èproprio fra i professionisti che si verifica il caso pi๠frequente.
Capita con grande assiduità che le ritenute d’acconto provenienti dall’associazione siano in realtà superiori all’IRPEF dovuta dal singolo socio, che si troverà cosଠcontinuamente a credito.
Con la circolare 56/2009, l’Agenzia delle Entrate, su sollecitazione degli ordini professionali e agendo con una certa elasticità sul testo di legge, ha introdotto una nuova procedura che ha già riscosso il plauso degli autonomi.
In pratica, l’associato potrà decidere di restituire all’ente la quota di ritenuta d’acconto che eccede le sue esigenze di azzeramento dell’IRPEF. La decisione deve essere presa unanimemente da tutti gli associati e inserita nell’atto costitutivo oppure in una scrittura privata autenticata. Questa riattribuzione della ritenuta d’acconto potrà essere stabilita a tempo indeterminato oppure per annualità specifiche; in entrambi i casi, naturalmente, sarà sempre possibile una revoca, purchè con il rispetto delle medesime formalità .
Ogni anno, dunque, gli associati comunicheranno espressamente quanta parte delle ritenute d’acconto occorre per azzerare i propri debiti IRPEF e, percià², per differenza, quanta potrà invece tornare nella contabilità dell’associazione. L’ente potrà cosଠsfruttare questi crediti residui per compensarli con propri debiti, per esempio legati all’IVA.
A questo proposito, nei prossimi giorni si attende l’istituzione di un nuovo codice tributo che consenta proprio l’utilizzo in compensazione di tali ritenute “restituiteâ€.