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Ritenute a soggetti non residenti

In tempi in cui i rapporti d’affari sono strettamente intrecciati a livello planetario, èlecito domandarsi se e in quale modo applicare la normativa sui sostituti d’imposta quando si tratta di corrispondere somme a soggetti non residenti in Italia.

Innanzitutto, va ricordato che per i soggetti che nel corso dell’anno solare hanno risieduto in Italia per meno di 183 giorni sono considerati “non residenti”. Sono perಠresidenti le imprese estere che in Italia hanno fissato una “stabile organizzazione”, secondo i dettami dell’art. 162 TUIR.


Ebbene, i soggetti non residenti sono di norma tassati in Italia per tutti i redditi prodotti nel nostro Paese. Per esempio, i professionisti stranieri sono tassati quando, magari occasionalmente, eseguono una prestazione di lavoro autonomo sul nostro territorio (si pensi ad un ingegnere francese che collabora alla costruzione di una diga in Italia).

Se il reddito corrisposto ètassabile in Italia, il sostituto d’imposta ètenuto ad eseguire una ritenuta del 30%, a titolo d’imposta (e cioèdefinitivo): su 100 euro, il non residente ne riceverà  solo 70 e sarà  a posto col Fisco italiano.

Tutto questo, perà², avviene solo come regola residuale, valida qualora non sia in vigore una convenzione fra l’Italia e il Paese di residenza del lavoratore. Di convenzioni l’Italia ne ha stipulato decine, per lo pi๠basate sul modello standard dell’OCSE, che prevede come regola-base la tassazione esclusiva nel Paese di residenza.


Va notato come sia il non residente a dover segnalare e dimostrare con apposita documentazione di rientrare in un caso previsto da una convenzione internazionale e dunque non essere soggetto a tassazione in Italia (per esempio, dovrà  autocertificare la sua non residenza in Italia nel periodo d’imposta); in mancanza, il sostituto d’imposta italiano dovrà  applicare la ritenuta alla fonte del 30%.