Annunciata poche settimane fa la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, Definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, viene applicata alle somme in carico fra il 2000 e il 2015.
Aderendo alla rottamazione si ha la possibilità di pagare i debiti accumulati nel corso degli anni senza interessi e/o sanzioni, anche se già iscritte a ruolo. Il modulo DA1 per aderire alla rottamazione èscaricabile dal portale di Equitalia o presso gli Sportelli dell’Agente di riscossione: deve essere compilato e presentato con un documento di identità valido e consegnato a mano presso gli Sportelli Equitalia o inviato via mail alla casella PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di Riscossione di riferimento. Ma se siete stati tentati di aderire alla rottamazione, sappiate che la vostra domanda potrebbe essere rifiutata. Perchè? In sostanza ènecessario regolarizzare la propria posizione con Equitalia prima di dare domanda di rottamazione.
La possibilità di rottamare le cartelle era stata offerta ai contribuenti che fino alla data del 24 ottobre 2016 avevano in sospeso debiti: ma se risultano fino a quella data dilazioni in corso, ènecessario saldare tutte le rate del piano precedente prima di inoltrare la domanda di rottamazione. Il termine ultimo per la presentazione del modulo di rottamazione cartelle, resta quello fissato al 31 marzo 2017 e il pagamento dovrà essere sostenuto in cinque rate divise in tre di stesso importo a luglio, settembre e novembre 2017) e due di di pari importo ad aprile e aprile e settembre 2018. In quel caso il pagamento delle rate scadute potrà essere posticipato, ma sulle rate non saldate matureranno anche gli interessi legali.