Se avete aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali, potreste anche avere la possibilità di poter usufruire della detrazione di parte delle somme come previsto dai DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017.Â
La deduzione potrà essere inserita all’interno della dichiarazione dei redditi: per il momento si attende ancora la pubblicazione del testo del decreto che ufficializzi anche i dettagli, ma di fatto il provvedimento consentirebbe di poter recuperare qualcosa in dichiarazione dopo aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli.Â
Attenzione perಠperchè si sa già che la deducibilità non spetta a tutti, ma solo per determinate di tipologie di rottamazione delle cartelle relative solo ed esclusivamente a contributi previdenziali e assistenziali e a professionisti o imprese.Â
I contributi previdenziali e assistenziali sono già  deducibili dal reddito ai fini IRPEF secondo quanto previsto a punto e) dell’art. 10 Tuir, e devono essere versati in ottemperanza a disposizioni di legge o alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.Â
Possono essere detratti anche gli importi di professionisti o imprese che abbiano aderito al nuovo regime semplificato per cassa: vanno portati in deduzione gli importi versati a titolo di tributi se inerenti l’attività , come il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità , l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative.Â
Non èstato ancora reso noto se possano essere detratti anche gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo all’Agenzia. Dovrebbe anche essere consentita la rateazione delle somme effettivamente pagate nell’anno di imposta di riferimento.
ROTTAMAZIONE, COME SCEGLIERE LE RATE DA PAGARE
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