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Sanzioni fiscali si applica la meno cara anche se introdotta dopo

In caso di violazione delle norme tributarie deve essere applicata la sanzione meno cara, anche se prevista da una norma entrata in vigore successivamente all’accertamento. Inoltre, l’applicazione della sanzione meno salata puಠessere effettuata d’ufficio, senza che sia necessaria apposita richiesta.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013, con la quale èstato accolto il ricorso presentato da una banca condannata a pagare sanzioni piuttosto salate per non aver versato i dovuti acconti derivanti dal suo status di sostituto d’imposta.


Al riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che in tema di sanzioni tributarie risulta abrogato il principio di ultrattività  delle disposizioni sanzionatorie e al contempo èsubentrato il principio del favor rei, in forza del quale nessuno puಠessere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile e, inoltre, se la legge in vigore al momento in cui èstata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità  diversa si applica la legge pi๠favorevole.

L’unica eccezione all’applicazione di tale principio si ha nel caso in cui sul contenzioso riguardante la sanzione si sia già  formato il giudicato. La Cassazione ha infatti precisato che il principio trova applicazione solo a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

Nel caso specifico, in particolare, la banca dovrà  corrispondere le sanzioni per non aver versato i suddetti acconti ma l’importo dovuto sarà  quello previsto da disposizioni successive di circa dieci anni al periodo dell’infrazione e dell’accertamento.