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Sanzioni violazione limite pagamento in contanti

Il Decreto legge 201/2011, entrato in vigore lo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite previsto per l’utilizzo dei contati come modalità  di pagamento a 1.000 euro, un provvedimento adottato al fine di contrastare l’evasione fiscale rendendo tracciabili tutti i pagamenti di ammontare pari o superiori alla suddetta soglia.

Lo stesso limite previsto per il pagamento in contanti si applica anche al valore di emissione degli assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari. In caso di superamento del limite di 1.000 euro èinfatti previsto l’obbligo di indicazione del nome del beneficiario e della clausola di non trasferibilità .

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Per i libretti al portatore occorre invece distinguere tra quelli già  in essere e quelli di nuova emissione, in quanto nel primo caso èfissato al 31 marzo il termine ultimo per effettuare la loro estinzione o per ridurre l’ammontare depositato entro il suddetto limite.

Ma cosa succede nel caso in cui tale limitazione non dovesse essere rispettata? Per tale violazione il Dlgs 231/2007 prevede l’applicazione di una sanzione il cui ammontare varia a seconda del tipo di violazione e del suo importo.

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Per quanto riguarda il pagamento in contanti, gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, la sanzione prevista va dall’1% al 40% dell’importo trasferito nel caso in cui l’importo della violazione va da 1.000 a 50.000 euro, mentre per violazioni superiori a 50.000 euro va dal 5% al 40% dell’importo trasferito.

Per quanto riguarda i libretti al portatore, invece, in caso di violazione di ammontare compreso tra 1.000 e 50.000 euro va dal 20% al 40% del saldo, mentre in caso di violazione superiore a 50.000 euro va dal 30% al 60% del saldo.

Per qualunque violazione ècomunque prevista una sanzione minima di 3.000 euro.