Nel caso in cui il Comune non provveda a stabilite il numero delle rate e a fissare il termine ultimo per il pagamento dell’imposta, le rate restano fissate a luglio e ad ottobre.
I Comuni possono inoltre consentire ai contribuenti di procedere al pagamento delle prime due rate attraverso il modelli utilizzati lo scorso anno (Tia 1 o Tia 2), mentre l’ultima rata deve necessariamente essere versata mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
La circolare precisa inoltre che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
I Comuni che decidono di modificare il numero delle rate e la scadenza per il pagamento del tributo dovranno necessariamente provvedere a pubblicare la relativa delibera anche sul sito web dell’ente locale almeno 30 giorni prima della data di versamento.
Infine, la circolare ricorda che la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato èriservata allo Stato, non puಠessere aumentata fino a 0,10 euro e va versata in unica soluzione con l’ultima rata.