Si possono cosଠtrarre una serie di conclusioni sulla manovra complessiva, a partire dagli effetti che lo scudo comporta in termini di illeciti penali compiuti in ambito tributario.
La legge èalquanto dettagliata, stabilendo quindi quali reati sono estinti per chi aderisce allo scudo fiscale e quali invece restano comunque in piedi.
Appare appena il caso di dire, naturalmente, che anche laddove vi sia copertura del reato, questa ne comporta l’estinzione solo per le fattispecie strettamente inerenti allo scudo, restando punibili le eventuali violazioni compiute in altri frangenti.
Cominciamo dalle denunce fiscali: lo scudo copre ogni ipotesi di dichiarazione infedele, omessa, nulla o fraudolenta, indipendentemente dall’entità dell’imponibile e dell’imposta.
Questo vale anche quando si èpotuto abbattere il carico fiscale servendosi di fatture e altrimenti documenti falsi predisposti da un terzo compiacente; e ciಠpotrebbe creare situazioni conflittuali fra i contribuenti coinvolti, giacchè che l’emissione di fatture false o gonfiate è rimane punibile.
Ipotizzabile, quindi, che Tizio, servendosi dello scudo, comunichi che la propria dichiarazione era falsa perchè Caio gli aveva emesso fatture false: Tizio potrà dormire sonni tranquilli, mentre Caio potrebbe passare i suoi guai.
Ma altri reati tributari vengono coperti dallo scudo: per esempio, la distruzione, sottrazione od occultamento delle scritture contabili.
Ed èprotetta anche la falsificazione delle stesse, cosଠcome la falsificazione di una pluralità di altri documenti: bilanci e altre comunicazioni societarie, atti pubblici, privati autenticati e autocertificazioni eccetera.