Home » Scudo fiscale: le modalità  di regolarizzazione

Scudo fiscale: le modalità  di regolarizzazione

scudo fiscale

La regolarizzazione, come indicato in un precedente articolo, consiste nella possibilità  di dichiarare i propri possedimenti all’estero e ivi mantenerli, pagando la tassa del cinque percento. àˆ una strada praticabile solamente quando i beni si trovano comunque in territorio comunitario o in uno dei Paesi con i quali sussistono mutui accordi di collaborazione informativa.

Mentre il rimpatrio si puಠattuare attraverso diverse soluzioni, la regolarizzazione prevede una procedura univoca.


àˆ necessario rivolgersi ad un intermediario finanziario residente in Italia, cui presentare la dichiarazione riservata di emersione e allegare alla stessa una certificazione dell’intermediario estero che custodisce e amministra quei beni (denaro o titoli che siano).
In caso di beni di altra natura, per esempio una villa o un panfilo, non vi èbisogno di alcun allegato.


Nella dichiarazione riservata ènecessario indicare il valore dei beni che si intende far venire alla luce, quando differenti dal denaro: questo passaggio ècomune sia alla regolarizzazione che al rimpatrio.
Le norme in proposito cambiano a seconda della natura dei beni, ma in linea di massima la regola generale èche nella dichiarazione riservata si puಠindicare un importo incluso fra il costo d’acquisto e il valore di mercato dei beni stessi.

L’indicazione del valore ènecessaria non solo per calcolare l’ammontare della tassa una tantum da versare, ma anche per stabilire le dimensioni della protezione garantita dallo scudo fiscale. Per intenderci, se un soggetto dichiara di regolarizzare beni di varia natura situati in Germania per duecento milioni di euro, e successivamente le nostre autorità , in cooperazione con quelle tedesche, valutano che il valore sia invece di trecento milioni, èchiaro che i cento milioni mancanti non sono “scudati”, con tutte le conseguenze del caso.