In verità siamo ancora in attesa della norma italiana che recepirà nel dettaglio la direttiva comunitaria n. 2008/08, ma dovremmo ormai essere in dirittura d’arrivo, e comunque già la norma europea contiene le linee-guida del cambiamento su cui èquindi possibile trarre conclusioni.
Due sono gli ambiti principalmente interessati: le prestazioni di servizi e il modello Intrastat (su cui torneremo nel successivo articolo).
In merito alla prima questione, dal prossimo gennaio cambiano le regole della territorialità su una serie di servizi, e in particolari su quelli in qualche modo “legati†ad un bene fisico. Se fino al 31 dicembre, il Paese competente èquello dove il bene si trova, dal 2010 conterà invece il domicilio del committente.
Percià², se un’azienda italiana restaura un mobile antico per incarico di un’impresa svedese, fino al 2009 l’operazione si considera eseguita in Italia, dal 2010 in Svezia.
I riflessi sono evidenti. Se l’operazione èterritorialmente collocata nel nostro Paese, èmessa normale fattura (col metodo dell’inversione contabile, o “reverse-chargeâ€): perciಠla fattura sarà regolarmente emessa dall’impresa italiana senza indicazione dell’IVA e integrata da parte del committente con l’importo dell’imposta sul valore aggiunto; il medesimo committente segnerà nei suoi registri contemporaneamente l’IVA a credito e quella a debito. Nel secondo caso, invece, l’operazione risulta fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale.
Ma il discorso cambia se il committente èun privato cittadino, privo di partita IVA: in quest’ipotesi, continuerà a valere come elemento discriminante il luogo dove fisicamente si trova il bene.
In definitiva, un’ulteriore complicazione legislativa in un settore dove le norme esistenti sono già largamente difficili da districare.