Innanzitutto, va premesso che le agevolazioni maggiori vanno a favore delle cooperative sociali, cosଠcome definite dalla legge n. 381 del 1991. Si tratta, cioà¨, di società cooperative finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, i quali devono costituire almeno il 30% del personale assunto.
àˆ la stessa normativa ad indicare le varie categorie di soggetti svantaggiati, e fra costoro rientrano appunto i detenuti; questi ultimi vanno perಠdistinti fra coloro che scontano la pena entro un carcere, e che possono autorizzati al lavoro intramurario, e coloro che scontano pene alternative, eventualmente autorizzati al lavoro extramurario.
In ogni caso, natura e durata dei contratti di lavoro devono essere concordati fra l’imprenditore e l’amministrazione penitenziaria.
I benefici di natura contributiva sono stabiliti ogni biennio con un decreto interministeriale. Attualmente, èstabilito che per ogni detenuto ammesso al lavoro intramurario èstabilita una riduzione dell’ottanta percento per qualsiasi azienda che assume il prigioniero; le agevolazioni per il lavoro extramurario, invece, sono previste solo per le cooperative sociali e l’esenzione contributiva ètotale. La quota o la totalità dei contributi sgravati andranno dunque a carico dello Stato.
Esistono perಠanche vantaggi di natura fiscale, sotto la consueta forma del credito d’imposta. Il credito riconosciuto èpari a 516,46 euro al mese per ogni detenuto assunto (senza distinzione fra lavoro intramurario ed extramurario e fra cooperative sociali e altre aziende), ed èimpiegabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
La fruizione non èperಠautomatica, in quanto occorre sempre verificare che vi sia ancora disponibilità fra i fondi stanziati.
Fonte: Giornale di Brescia