Esistono perಠnumerose situazioni in cui il legislatore considera ammissibile una scarsa operatività della società perchè motivata da fattori giustificativi, ed altri casi in cui la presenza di ampie risorse o strutture o la sottoposizione a severi controlli legali esclude che quella società sia una “scatola vuota†creata solo per motivi fiscali.
Sono previsti, in definitiva, una serie di casi in cui una società puಠsottrarsi al test di operatività ed essere tassata solo sul reddito dichiarato.
Innanzitutto, premettiamo che il discorso delle società di comodo riguarda solo le società commerciali: Sas, Snc e società di capitali; sono perciಠesclusi imprenditori individuali e professionisti, società di persone ed enti diversi.
Sono inoltre escluse dal test di operatività le società commerciali che si trovano in almeno una di queste situazioni: sono al primo anno di attività ; presentano un numero di soci pari almeno a cinquanta; sono quotate o controllano altre società con titoli quotati; sono assoggettate a fallimento o altra procedura concorsuale; sono partecipate per almeno il 20% del capitale da enti pubblici; il loro valore della produzione, in bilancio, supera l’attivo dello Stato Patrimoniale; esercitano un’attività di trasporti pubblici.
L’esclusione, inoltre, concerne anche le società commerciali la cui media dei dipendenti non èmai scesa sotto i dieci nell’ultimo triennio e quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche in seguito a adeguamento.
Sono escluse dal test, infine, le imprese costituite in forma di società di capitali perchè cosଠimpone la legge, come avviene per le banche o per i CAF.