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Società  di comodo: interpello

Le società  commerciali che non rientrano nei casi di esclusione o di disapplicazione automatica del test di operatività  ma che vantano comunque circostanze oggettive che impediscono di soddisfare le risultanze del medesimo test, hanno un’ultima carta da giocare: presentare un’istanza di interpello.

àˆ un’ipotesi differente dal diritto generalizzato di interpello sull’interpretazione delle norme tributarie di cui allo Statuto del Contribuente.


Nel nostro caso, infatti, si tratta di chiedere la disapplicazione totale del test, oppure escludere determinati valori dallo stesso, in presenza di circostanze oggettive che giustifichino il mancato raggiungimento del reddito presunto.

La legge non spiega quali siano queste fantomatiche circostanze. L’Agenzia delle Entrate ha negli anni indicato alcune fattispecie plausibili, ma a semplice titolo di esempio: mancata concessione delle autorizzazioni amministrative ad operare, svolgimento di sola attività  di ricerca propedeutica ad un futuro sfruttamento, temporanea inagibilità  degli immobili ecc.

La domanda, inoltre, puಠessere presentata anche da chi risulterebbe a posto col test di operatività  ma chiede che gli effetti del test siano disapplicati su IVA e/o IRAP.

L’istanza va presentata (allegando tutti i prospetti e i documenti che comprovino quanto si afferma) almeno entro tre mesi del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e ottiene risposta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nei novanta giorni successivi.


In caso di mancata risposta vale il principio del silenzio-assenso. Se la domanda non èammessa per l’assenza di requisiti formali (mancata identificazione del dichiarante, carenza della motivazione per cui dovrebbe esserci disapplicazione del test di operatività  ecc.), essa si considera come rigettata.

Va ricordato che, in caso di avviso di accertamento seguente all’applicazione delle norme sulle società  di comodo, l’avvenuta presentazione preventiva dell’istanza di interpello (ancorchè respinta) èindispensabile per impugnare l’atto. Se non c’ stata istanza, l’avviso non èmai impugnabile.