Dopo aver spiegato alcune cose sul modello UNICO 2015, pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ecco le altre informazioni che l’Erario mette a disposizione di enti non commerciali e società . Dalla fonte ufficiale riportiamo integralmente le spiegazioni riguardo IMU, cessazione di energia elettrica e redditi diversi di natura finanziaria.
Come indicato i testi di seguito sono spiegazioni dettagliate di quello che cambio nel modello UNICO 2015 per le società e gli enti non commerciali. Nella prima parte abbiamo parlato di visto di conformità distinto ai fini dei redditi e dell’Iva, investimenti in start-up innovative e conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.
1. Eliminazione dell’Imu dovuta nel quadro RB
Nel modello Unico non va pi๠indicato l’importo dell’Imu dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione; eliminata, pertanto, la corrispondente colonna nel quadro RB, riservato ai redditi dei fabbricati.
2. All’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
Gli imprenditori agricoli che determinano forfetariamente il reddito derivante dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, eccedente i limiti fissati, compilano la nuova colonna del quadro RD, assoggettando a tassazione il 25% dei relativi corrispettivi.
3. Redditi diversi di natura finanziaria
Nel quadro RT trova spazio, nella sezione II, l’aumento dal 20 al 26% della tassazione sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall’1 luglio 2014. Inoltre, nella sezione IV, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in Oicr immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/Ue e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare. Infine, la nuova sezione VIII èriservata ai contribuenti che si sono avvalsi dell’affrancamento del costo o del valore di acquisto delle attività finanziarie con il versamento (entro il 17 novembre 2014) di un’imposta sostitutiva del 20% sui maggiori valori assunti alla data del 30 giugno 2014.
Fonte: FiscOggi – Agenzia delle Entrate