Per poter fare cià², tuttavia, ènecessario che tale organizzazione no profit abbia provveduto a presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate per essere ammessa all’elenco delle associazioni e delle organizzazioni che possono beneficiare delle somme destinate dai contribuenti.
Le associazioni no profit che possono beneficare di tali contributi sono:
– gli enti del volontariato (legge 266/1991)
– Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
– associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
– associazioni riconosciute che svolgono la loro attività nell’ambito di uno o pi๠settori tra quelli indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
– fondazioni riconosciute che svolgono la loro attività in uno o pi๠settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
– enti di ricerca scientifica e universitaria
– enti di ricerca sanitaria
– associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
[SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI]
La legge finanziaria del 2011, inoltre, ha previsto che a partire dal prossimo anno potranno presentare la domanda per essere ammessi a beneficiare del 5 per mille anche le associazioni no profit che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
ORIGINI DEL 5 PER MILLE
La possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef ad associazioni non profit èstata introdotta nel 2006 a titolo sperimentale e inizialmente prevedeva che potessero beneficiare di questo contributo solo le associazioni no profit a sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; di finanziamento della ricerca scientifica e delle università ; di finanziamento della ricerca sanitaria.