Sembra una cosa logica ma pare che la Cassazione e il Fisco siano stati interrogati proprio su questo argomento. In uno studio condiviso si condividono i servizi ma poi ogni professionista fa le sue spese e queste devono essere ripartite in modo proporzionale. Il dominus non puಠdedurre tutto.Â
Il fatto da cui si parte èrelativo alla richiesta di un rimborso che l’Agenzia delle Entrate ha fatto recapitare ad un professionista rispetto a un bel po’ di somme indebitamente dedotte dalla dichiarazione dei redditi. In particolare si faceva riferimento alle spese dello studio condiviso con altri professionisti. Da FiscoOggi leggiamo quanto segue.
>Â Lo studio associato di professionisti paga l’IRAP
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente, esercente la professione di avvocato, un avviso di accertamento per l’anno 2004, avente a oggetto, tra l’altro, il recupero a tassazione di circa 31mila euro di costi indebitamente dedotti per spese comuni dello studio legale, che non erano state riaddebitate agli altri professionisti, ma dedotte integralmente dal contribuente intestatario delle utenze.
Nel caso di specie, si tratta di uno studio organizzato in condivisione con altri professionisti in cui tutte le spese sostenute per la gestione relative al personale dipendente, banche dati, telefono, affitto dei locali e altre utenze sono state contabilizzate dal contribuente-titolare. L’ufficio ha contestato l’integrale ripartizione delle spese, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto portare in deduzione solo le spese proporzionali e inerenti alla propria attività e ripartire i costi tra i vari professionisti in considerazione del fatto che una parte delle spese sono imputabili a servizi di cui hanno usufruito, in proporzione, anche gli altri utilizzatori dello studio.
Il contribuente si èdifeso sostenendo che trattandosi di “giovani collaboratori tirocinanti” i costi indicati erano integralmente e perfettamente deducibili in quanto interamente da lui sostenuti perchè relativi allo studio di cui èil dominus. In subordine, ha asserito che “ripartendo i costi totali dello studio in ragione dei compensi percepiti nell’anno di esercizio” la quota a lui imputabile poteva essere quantificata comunque nella misura del 66,65 per cento.
La decisione
In caso di studio in condivisione con altri professionisti, l’avvocato titolare non puಠdedurre integralmente dal suo reddito le spese comuni relative a servizi di cui hanno usufruito in proporzione anche gli altri utilizzatori dello studio. Non èammessa neppure la deduzione parziale delle predette spese in assenza di documentata ripartizione dell’apporto dei colleghi all’attività professionale svolta (Corte di cassazione, sentenza del 29 luglio 2015, n. 16035).