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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (terza parte)

plico di soldi di un pagamento

Ferma restando la totale deducibilità  degli omaggi di beni di valore unitario inferiore a cinquanta euro (purchèinerenti), il decreto dovrebbe innanzitutto distinguere le rimanenti spese di rappresentanza (deducibili solo se congrue e inerenti) in due grandi categorie.

La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività  promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.


La seconda categoria, invece, ècostituita da tutte le rimanenti spese che il contribuente classifica come “di rappresentanza”. In questo calderone, in cui si potrebbe ritrovare di tutto, il decreto non assicura il requisito di inerenza, che dunque dovrà  essere dimostrato dal contribuente: sarà  cioèl’imprenditore, in caso di verifiche fiscali, a fornire la prova del legame fra la spesa sostenuta e l’effettiva promozione dell’attività  aziendale.

Ma anche una volta superato lo scoglio dell’inerenza, perchè i costi di entrambe le categorie siano deducibili occorre che superino anche la prova della congruità : tali spese si ritengono congrue solo se la loro entità  complessiva non supera determinate soglie calcolate a scaglioni sui ricavi dell’esercizio.


In particolare, il tetto massimo si calcola come pari all’1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, pi๠lo 0,5% dei ricavi compresi fra 10 e 50 milioni, pi๠lo 0,1% dei ricavi eccedenti i 50 milioni.

Per esempio, un’impresa che ha ottenuto ricavi pari a 70 milioni di euro potrà  dedurre spese di rappresentanza (purchè inerenti) per un ammontare non superiore a 350.000 euro; le eventuali spese di rappresentanza sostenute in pi๠saranno irrecuperabili.