La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.
La seconda categoria, invece, ècostituita da tutte le rimanenti spese che il contribuente classifica come “di rappresentanzaâ€. In questo calderone, in cui si potrebbe ritrovare di tutto, il decreto non assicura il requisito di inerenza, che dunque dovrà essere dimostrato dal contribuente: sarà cioèl’imprenditore, in caso di verifiche fiscali, a fornire la prova del legame fra la spesa sostenuta e l’effettiva promozione dell’attività aziendale.
Ma anche una volta superato lo scoglio dell’inerenza, perchè i costi di entrambe le categorie siano deducibili occorre che superino anche la prova della congruità : tali spese si ritengono congrue solo se la loro entità complessiva non supera determinate soglie calcolate a scaglioni sui ricavi dell’esercizio.
In particolare, il tetto massimo si calcola come pari all’1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, pi๠lo 0,5% dei ricavi compresi fra 10 e 50 milioni, pi๠lo 0,1% dei ricavi eccedenti i 50 milioni.
Per esempio, un’impresa che ha ottenuto ricavi pari a 70 milioni di euro potrà dedurre spese di rappresentanza (purchè inerenti) per un ammontare non superiore a 350.000 euro; le eventuali spese di rappresentanza sostenute in pi๠saranno irrecuperabili.