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Spese di trasferta per i dipendenti

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La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità  di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità  per il datore di lavoro.

Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).

àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.


L’intera eventuale eccedenza del rimborso costituisce per lui reddito imponibile a tutti gli effetti. Se poi, oltre ai rimborsi analitici, il lavoratore percepisce un’ulteriore somma a titolo forfettario, anche questa ètotalmente imponibile.

Se invece al lavoratore èattribuita una somma fissa forfettaria per la trasferta, la franchigia giornaliera èben pi๠elevata: € 46,48 in Italia e € 77,47 all’estero; solo l’eventuale eccedenza ètassata. Se perಠil lavoratore non deve sostenere spese di vitto oppure di alloggio (per esempio, perchè alloggiato presso un fabbricato di proprietà  dell’impresa), allora la franchigia si riduce di un terzo. Se non deve sostenere nè vitto nè alloggio, la riduzione èpari a due terzi. Nel caso forfettario, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto ètotalmente esente da tassazione e non concorre alla franchigia.


Per quanto riguarda, invece, la società  da cui il lavoratore dipende, la disciplina fiscale èdi manica decisamente pi๠larga: i rimborsi erogati per le spese di vitto e alloggio si possono dedurre dalla base imponibile per € 180,76 al giorno per le trasferte in Italia e per € 258,23 all’estero, senza che abbiano alcun rilievo le modalità  di rimborso.