Adottare un bambino vuol dire diventare genitori per la prima o per la seconda volta, non importa. Quel che importa èche la normativa assista i genitori appunto, con una serie di agevolazioni fiscali e contributi per la maternità . Ecco la richiesta di chiarimento dei CAF all’Erario sula detraibilità delle spese per adozione internazionale. La questione posta dal CAF ècomplessa e in pratica cerca di sbrogliare la matassa sulla percentuale di detraibilità : ècomplessiva tra di due coniugi? Deve essere ripartita per forza? Ecco la domanda:
La lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR stabilisce la deducibilità del “cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184″. Alla luce di quanto sopra si chiede: 1. se la deduzione del 50% della spesa spetti ad uno dei due genitori o necessariamente debba essere divisa al 25% per ognuno; 2. in caso di coniuge a carico, se mediante annotazione sul documento che certifica le spese possano essere variate le percentuali di spettanza in base all’effettivo sostenimento.
Spiega allora l’Agenzia delle Entrate:
La deduzione èprevista per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all’osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone. Ciಠpremesso, si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per cento per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle spese sostenute. Pertanto, poichè principio generale che gli oneri individuati dall’art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all’art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR, debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa èstata sostenuta da entrambi. Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge èa suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento.