Un quesito molto interessante posto all’Agenzia delle Entrate aiuta tutti i contribuenti e fare chiarezza riguardo la detrazione delle spese mediche che spesso sono inserite anche senza i requisiti all’interno della dichiarazione dei redditi.
Il quesito posto all’Erario riguarda dunque le spese mediche. Il contribuente si chiede se le spese mediche sostenute nel 2013 e rimborsate già dalla Cassa di previdenza complementare dopo la presentazione del 730 per la dichiarazione dei redditi, possono essere detratte. Si chiede inoltre quale sia il corretto comportamento da tenere riguardo il rimborso.
La detrazione delle spese mediche sanitarie, precisa allora l’Agenzia delle Entrate, spetta al contribuente anche se le spese stesse sono rimborsate con un’assicurazione i cui premi non sono detraibili, e anche se i contributi e i premi, versati da altri, contribuiscono a creare un reddito per il contribuente.
Insomma sia che l’assicurazione abbia un premio indetraibile, sia che l’assicurazione crei un reddito per l’assicurato, la detrazione per le spese sanitarie rimborsate dalla previdenza complementare sono detraibili.
Quando la detrazione non spetta? Non spetta se le spese mediche sono rimborsate per via di contributi e premi per i quali spetta una detrazione, anche se èil contribuente ad aver rinunciato. Le somme che si ottengono a titolo di rimborso, poi, se si èusufruito di una detrazione precedente, sono sottoposte ad una tassazione a parte.
Esiste tra l’altro un quadro della dichiarazione dei redditi in cui gli importi di tassazioni, detrazioni e premi assicurativi devono essere indicati in base all’anno in cui sono percepiti: si tratta del quadro D, sezione II del modello 730, ovvero il quadro RM, sezione II, di Unico.