Ancor pi๠sgradito il fatto, in deroga allo Statuto del Contribuente, che tali novità non si applicheranno dal 2013 bensà¬, con effetto retroattivo, a partire dal 1 gennaio 2012 e, dunque, già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2013.
► NUOVO LIMITE COMPENSAZIONE IVA DA APRILE 2012
Una decisione, immediatamente contestata sia dalle forze sociali che politiche italiane, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze Vittorio Grilli avrebbe commentato dichiarando che: “se si vuole essere pi๠dolci sul fronte delle tasse, non si puಠsmettere di essere rigorosi sul taglio della spesa”.
► OBBLIGHI FISCALI PARTITA IVA
Cià², naturalmente, èperfettamente corretto dal punto di vista teorico ma, dal punto di vista puramente pratico, il provvedimento rischia di diventare una vera e propria scure pronta ad abbattersi sul contribuente che, in questi ultimi mesi, avrebbe effettuato le pi๠differenti spese contando, successivamente, di ridurre l’imposizione fiscale a proprio carico grazie alla possibilità di godere delle pi๠diverse detrazioni e deduzioni fiscali.
Una speranza, purtroppo, che non molti potranno conservare a lungo giacchè il su indicato provvedimento troverà applicazione in relazione alle pi๠differenti voci di spesa.
In particolar modo, per quanto riguarderebbe le spese deducibili, la nuova franchigia, pari a 250 euro, scatterà sui seguenti oneri deducibili:
- canoni degli immobili;
- spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- assegni periodici corrisposti al coniuge;
- assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- contributi versati;
- ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;
- erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università , fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca.
Le spese detraibili interessate dalla normativa saranno invece le seguenti:
- mutui prima casa;
- spese sanitarie;
- assicurazioni sulla vita;
- istruzione;
- funerali;
- assistenza personale;
- attività sportive dei figli minorenni;
- intermediazione immobiliare;
- erogazioni liberali;
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