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Tassazione dei diritti d’autore musicali

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Il T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dedica alcune norme alla tassazione dei compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; precisiamo che non vi èdifferenza fra i proventi da cessione definitiva dei diritti d’autore e le royalties derivanti da semplice concessione.

Perchè si parli di “opere dell’ingegno” ènecessario che siano presenti congiuntamente tre requisiti: creatività  (èstato realizzato qualcosa di nuovo), originalità  (dev’essere facilmente distinguibile da altre opere, e dunque non trattarsi di una semplice variazione di altre creazioni) e concretezza (l’opera deve essere riproducibile e quindi sfruttabile commercialmente).


Le possibilità  sono due: il primo èil caso in cui i diritti sono sfruttati dallo stesso autore, il secondo èinvece quello in cui sono sfruttati da terzi.

Nel primo caso avremo un reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, per cui i diritti d’autore sono tassati secondo il principio di cassa (in base, cioà¨, alla data dell’effettivo incasso), ma il 25% del compenso èsente da tassazione, a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute. Questa percentuale èlevata al 40% se il percettore ha meno di trentacinque anni: una recente norma a favore dei giovani artisti.


Nel secondo caso, invece, avremo a che fare con redditi diversi. Opera ugualmente il principio di cassa, ma la deduzione del 25% èoperata solo se il percettore ha acquistato i diritti d’autore a titolo oneroso (compratori, concessionari…), mentre se li ha acquisiti a titolo gratuito (eredi, donatari…) non opera alcuna esenzione.

In tutti i casi, se lo sfruttamento dei diritti d’autore ècompiuto da un imprenditore individuale all’interno della sua attività  oppure da una società , si tratterà  di un reddito da impresa e come tale andrà  trattato, inclusa l’applicazione non del principio di cassa bensଠdi quello di competenza.