La base imponibile su cui si applica l’aliquota del caso èdata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’atto di donazione, ovvero: 110 se si tratta della prima casa; 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E. Se si tratta invece di terreni non edificabili la base imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
L’aliquota da applicare alla base imponibile cosଠdeterminata èpari: al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente i 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario della donazione; 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun beneficiario; 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza alcun limite di importo); 8% per le altre persone (senza alcun limite di importo.
► TASSAZIONE DONAZIONE ANCHE IN MANCANZA DI FORMA SCRITTA
Per quanto riguarda i casi in cui èprevista una franchigia, il limite èdi 1.500.000 euro se il soggetto beneficiario èuna persona portatrice di handicap grave.
Sempre sulle donazioni di beni immobili sono inoltre dovute altre due imposte: l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile, e l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile. In entrambi i casi èprevisto un versamento minimo di 168 euro, inoltre se il beneficiario della donazione possiede i requisiti previsti per le agevolazioni fiscali prima casa, le due imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna.