La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato gli articoli 6 e 16 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in forza dei quali tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, quindi sul lavoratore grava l’onere di dimostrare che l’indennità riguarda voci di cosiddetto risarcimento puro e quindi esenti da tassazione.
Nel caso in esame, in particolare, la Corte ha respinto il ricorso presentato da un ex dirigente industriale che riteneva di aver diritto al rimborso della somma versata a titolo di Irpef, relativa all’indennità ricevuta per essere stato licenziato senza preavviso dal suo datore di lavoro.
La Cassazione, dunque, ha ribadito che le somme ricevute dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento sono imponibili ai sensi degli articoli 6 e 48 del TUIR e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 dello stesso TUIR.