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Tassazione indennità  di licenziamento ingiustificato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010 ha stabilito che l’indennità  prevista dal contratto dei dirigenti di aziende industriali in caso di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa èassoggettato a tassazione separata e ritenuta d’acconto.

La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato gli articoli 6 e 16 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in forza dei quali tutte le indennità  conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, quindi sul lavoratore grava l’onere di dimostrare che l’indennità  riguarda voci di cosiddetto risarcimento puro e quindi esenti da tassazione.


Nel caso in esame, in particolare, la Corte ha respinto il ricorso presentato da un ex dirigente industriale che riteneva di aver diritto al rimborso della somma versata a titolo di Irpef, relativa all’indennità  ricevuta per essere stato licenziato senza preavviso dal suo datore di lavoro.

La Cassazione, dunque, ha ribadito che le somme ricevute dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento sono imponibili ai sensi degli articoli 6 e 48 del TUIR e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 dello stesso TUIR.