Inizialmente, ricordiamo, tale termine era stato fissato al 31 marzo 2012, successivamente fu prorogato al 15 ottobre 2012 in considerazione delle difficoltà attuative e dell’assoluta novità della norma, gli stessi motivi che hanno spinto ad una ulteriore proroga del termine per l’invio dei dati.
La trasmissione dei dati riguardanti l’uso privato di un bene aziendale deve avvenire mediante l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto chiamato a tale adempimento èl’imprenditore, tuttavia al suo posto puಠprovvedevi anche l’azienda che ha concesso il bene oppure il socio o il familiare che lo ha ricevuto.
L’obbligo di invio della comunicazione, ricordiamo, èsancito dal Dl 138/2011, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’intestazione fittizia a società di beni che in realtà vengono utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell’imprenditore. La nuova normativa prevede, oltre all’obbligo di comunicazione, la tassazione di un reddito diverso in capo all’utilizzatore e l’indeducibilità dei costi in capo al concedente.