L’Agenzia delle Entrate, in vista della dichiarazione dei redditi 2015 e della possibilità per i contribuenti di modificare il 730 precompilato, ha chiarito alcuni aspetti riguardo le spese e la detraibilità delle stesse ai fini IRPEF. Questo uno dei punti riguardo il recupero del patrimonio edilizio.
I CAF fanno una richiesta particolare, ovvero: come devono comportarsi nel caso in cui il beneficiario di una detrazione legata alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, muoia prima di aver potuto usufruire dell’intera agevolazione? La questione posta èmolto complessa perchè chiama in causa gli eredi del de cuius, il trasferimento della detrazione, la concessione in comodato dell’immobile collegato alla detrazione.
La domanda posta èla seguente:
L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte ètrasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote? In altri termini, èsufficiente che la detenzione materiale e diretta si sia verificata all’atto dell’accettazione dell’eredità oppure la condizione deve essere sussistere in ciascun anno per il quale si vuole fruire della detrazione pro-quota?
L’Agenzia delle Entrate in modo molto semplice parte proprio dal concetto di “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Soltanto se si verifica questa condizione l’erede puಠusufruire della detrazione e le condizioni devono restare tali per tutti gli anni in cui si vuol fruire della detrazione. In caso di comodato d’uso o contratto d’affitto, la fruizione delle detrazioni del de cuius èimpossibile.
> Agevolazioni ristrutturazioni edilizie – a chi spettano
Con circolare n. 24/E del 2004 èstato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del beneâ€, alla quale èsubordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, èstato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non puಠpi๠disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene†debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità , ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non èdetenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.