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Uscita dal regime dei minimi

L’uscita dal regime dei minimi puಠessere riconducibile a diverse cause. Anzitutto èpossibile che essa si verifichi per il venire meno di una delle condizioni di accesso oppure per il verificarsi di una delle cause di esclusione previste (limiti di ricavi e compensi, assenza di esportazioni o limite degli investimenti), per espressa decisione dei contribuenti che si avvalgono di tale regime oppure per superamento del periodo massimo di cinque anni, che tuttavia ricordiamo puಠessere derogato fino al periodo di imposta in cui il contribuente compirà  il trentacinquesimo anno di età .

RITENUTA D’ACCONTO CONTRIBUENTI MINIMI

In base a quanto stabilito dal comma 111 della legge 244/07, si fuoriesce dal regime dei minimi a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso. Tuttavia, nel caso di superamento del limite dei ricavi o dei compensi per un ammontare superiore al 50% del limite imposto, l’uscita avviene nello stesso anno in cui si supera tale importo.

NUOVO REGIME PARTITA IVA CONTRIBUENTI MINIMI

In caso di uscita da tale regime, dunque, il contribuente èobbligato a tutti gli adempimenti che ne derivano, ovvero: a liquidare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi e a versarla secondo le regole ordinarie, ad istituire i registri IVA previsti dal DPR 633/1972, a presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA, a versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale dell’esercizio durante il quale èstato superato il limite e ad annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite. Il contribuente dovrà  inoltre presentare la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore e versare le imposte IRPEF e IRAP.