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Variazione del domicilio fiscale e prevalenza sulla residenza

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11170 del 10 maggio 2013 ha affermato che il domicilio fiscale prevale sulla residenza anagrafica anche nel caso in cui la sua variazione sia stata indicata ai fini del versamento di un’imposta diversa da quella oggetto dell’accertamento.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato il caso di una contribuente che ha impugnato l’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno 1998 in quanto a suo dire nullo per difetto di competenza territoriale dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Vasto.


Tale ricorso èstato accolto Commissione tributaria provinciale di Chieti dopo aver rilevato che l’interessata era stata residente a Bari fino al 31 gennaio 2000 e successivamente aveva trasferito la propria residenza a Vasto dal 1 febbraio dello stesso anno. Stesso orientamento èstato confermato successivamente dalla Commissione tributaria regionale, pertanto l’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione già  emessa nei precedenti gradi di giudizio, ha affermato che, in generale, la competenza èindividuata facendo riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa èstata o avrebbe dovuto essere presentata e che lo stesso domicilio fiscale deve risultare, per le persone fisiche, dalla dichiarazione di inizio attività , necessaria ai fini del rilascio della partita Iva.

Nel caso in esame, dunque, la contribuente alla data in cui avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi risiedeva nel Comune di Bari, tuttavia nella richiesta di variazione di partita Iva nell’anno 1999, aveva dichiarato di essere residente sin dal 1998 a Vasto. Pertanto, il cambiamento comunicato con tale richiesta di variazione èstato giudicato un atto idoneo a rendere noto all’Agenzia il nuovo domicilio.