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Versamento Iva fattura fittizia

La normativa relativa alla nota di credito prevede che questa possa essere emessa solo in determinati casi esplicitamente previsti dalla legge e tra cui non rientra quella dell’annullamento di una fattura fittizia.

Ne deriva quindi che l’Iva indicata in una fattura emessa in relazione ad operazioni inesistenti deve essere sempre versata all’erario, non potendo essere annullata mediante l’emissione di una nota di credito. Esiste perಠun’eccezione in quanto il mancato versamento dell’Iva èconsentito nel caso in cui il soggetto che ha emesso la fattura dimostri di aver evitato perdite erariali mediante il ritiro della fattura prima che questa sia stata effettivamente utilizzata dal destinatario.

COMUNICAZIONE RICORSO A VIE LEGALI PER MANCATO PAGAMENTO FATTURA

Il soggetto che ha emesso la fattura inesistente, dunque, per evitare il versamento dell’Iva all’erario dovrà  dimostrare che la fattura annullata attraverso l’emissione di nota di credito sia stata ritirata e distrutta prima di essere stata utilizzata dal destinatario nell’ambito del conteggio dell’imposta da lui stesso dovuta.

COME CORREGGERE UNA FATTURA

Tale principio, contenuto nell’articolo 21 del Dpr 633/1972, èstato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21110 del 13 ottobre 2011. Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un accertamento nei confronti di una società  alla quale veniva contestata l’emissione di fatture inesistenti e il mancato versamento dell’Iva in esse indicata. Per tale motivo, dunque, l’amministrazione finanziaria provvedeva a rettificare in diminuzione la detrazione di imposta indicata nella dichiarazione dalla società , disconoscendo la nota di credito emessa.

Tra le motivazioni poste a sostegno della sua decisione, la Corte di Cassazione ha infatti richiamato il principio sopra citato, sottolineando che la società  non ha provveduto, entro un tempo utile, ad eliminare completamente il rischio di perdite di entrate fiscali, non essendo riuscita a farsi restituire e a distruggere le fatture prima che queste siano state utilizzate dal destinatario.