Ma cosa accade ai fini fiscali nel caso in cui il soggetto disabile che ha usufruito dell’Iva agevolata decida di rivendere l’auto?
► DOMANDA ESENZIONE BOLLO AUTO DISABILI
A riguardo, in particolare, la normativa prevede che se la vendita dell’auto avviene prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, il soggetto ètenuto a versare al fisco una somma pari alla differenza tra l’imposta che avrebbe dovuto versare in assenza di agevolazioni e quella che ha già versato usufruendo dell’Iva agevolata.
► AGEVOLAZIONI FISCALI AI DISABILI PER ACQUISTO AUTO
Esistono perಠdelle eccezioni. Tale differenza, infatti, non èdovuta nel caso in cui la vendita del veicolo da parte del soggetto disabile prima che siano trascorsi i due anni èriconducibile ad un mutamento delle necessità legate al proprio handicap, in forza delle quali il soggetto decide di cedere a terzi il veicolo e di acquistare uno nuovo su cui realizzare diversi tipi di adattamenti.
Allo stesso modo, inoltre, non èdovuto il versamento della differenza nel caso in cui la vendita prima dei due anni venga effettuata dall’erede della persona disabile, in quanto in tal caso la successiva rivendita del veicolo non èda considerare elusiva dal momento che èffettuata da un soggetto diverso dall’acquirente.