Home » Imposta di registro legge di stabilità  2014

Imposta di registro legge di stabilità  2014

agenzia-entrate

La legge di stabilità  2014, approvata dal precedente Governo, quello presieduto da Enrico Letta, ha introdotto una serie di modifiche inerenti l’imposta di registro, che sono entrate ufficialmente in vigore a partire dallo scorso 1 gennaio 2014.

Suddette modifiche hanno apportato una serie di cambiamenti, i cui effetti iniziano a misurarsi solo in questi giorni. Ci riferiamo appunto a tutte le novità  introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, cioèla legge di stabilità  2014 che ha introdotto rilevanti novità  nel regime impositivo applicabile.

Tali novità  saranno quindi relative a:

  • imposte indirette
  • atti
  • asse in tema di compravendita immobiliare

Gli atti potranno essere:

  1. a titolo oneroso
  2. traslativi
  3. costitutivi di diritti reali immobiliari

Per quanto riguarda le tasse in tema di compravendita immobiliare èbene ricordare che esse verranno analizzate da parte dell’Agenzia delle Entrate, cosଠcome èstato stabilito da parte della circolare n. 2/E del 2014 intitolata “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23”.

>>> Download circolare n. 2/E del 2014

Le aliquote dell’imposta di registro applicabili per gli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, secondo quanto stabilito dalla modifiche della legge di stabilità , hanno come misura:

  • 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà  di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità  e i trasferimenti coattivi
  • 2%, per i trasferimenti aventi a oggetto case di abitazione (escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), per l’attribuzione dei benefici “prima casa”,
  • 12%, per i trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale