La legge di stabilità 2014, approvata dal precedente Governo, quello presieduto da Enrico Letta, ha introdotto una serie di modifiche inerenti l’imposta di registro, che sono entrate ufficialmente in vigore a partire dallo scorso 1 gennaio 2014.
Suddette modifiche hanno apportato una serie di cambiamenti, i cui effetti iniziano a misurarsi solo in questi giorni. Ci riferiamo appunto a tutte le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, cioèla legge di stabilità 2014 che ha introdotto rilevanti novità nel regime impositivo applicabile.
Tali novità saranno quindi relative a:
- imposte indirette
- atti
- asse in tema di compravendita immobiliare
Gli atti potranno essere:
- a titolo oneroso
- traslativi
- costitutivi di diritti reali immobiliari
Per quanto riguarda le tasse in tema di compravendita immobiliare èbene ricordare che esse verranno analizzate da parte dell’Agenzia delle Entrate, cosଠcome èstato stabilito da parte della circolare n. 2/E del 2014 intitolata “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23â€.
>>> Download circolare n. 2/E del 2014
Le aliquote dell’imposta di registro applicabili per gli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, secondo quanto stabilito dalla modifiche della legge di stabilità , hanno come misura:
- 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
- 2%, per i trasferimenti aventi a oggetto case di abitazione (escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), per l’attribuzione dei benefici “prima casaâ€,
- 12%, per i trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale