La norma, dunque, contiene la disciplina riguardante il pagamento delle accise per le cosiddette vendite a distanza, molto spesso concluse via internet.
Nel caso in cui il venditore si affidi ad un rappresentate fiscale, èquesto il soggetto debitore dell’accisa. Tale rappresentate fiscale deve necessariamente avere sede nel territorio italiano e deve essere stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione finanziaria. Per ottenere tale autorizzazione deve compilare apposito modulo di richiesta indicando i propri dati identificativi, il numero di partita Iva, l’indirizzo della sede e i dati identificativi del venditore mandatario. L’autorizzazione non ènecessaria per gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo, che dovranno dare solo comunicazione preventiva all’ufficio delle dogane.
Per ciascuna spedizione il rappresentante fiscale deve inoltrare apposita comunicazione all’ufficio che lo ha autorizzato indicando la natura, la qualità e la quantità dei prodotti. Deve inoltre fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa mediante apposita allegazione oppure, qualora questa sia già stata versata, ènecessario allegare la quietanza dell’avvenuto pagamento. Il pagamento deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto tramite versamento diretto presso la tesoreria provinciale dello Stato, tramite versamenti su conto corrente postale della tesoreria presso gli uffici Poste Italiane oppure presso banche e poste tramite modello F24.
Il rappresentante deve inoltre tenere un registro contenente i dettagli delle singole forniture, ovvero i dati di ciascuna operazione, il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti e i documenti di pagamento.