L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di serviziâ€.
Senza entrare nei dettagli dottrinari – cosa che richiederebbe ben altro spazio – diciamo che sulla base dell’attività l’imprenditore èda intendersi o come agricolo (art. 2135) o come commerciale (art. 2195).
Il primo ècolui che esercita un’attività di coltivazione diretta, silvicoltura o allevamento, o una delle cosiddette attività agricole connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli), purchè entro alcuni limiti quantitativi e qualitativi. Recenti modifiche legislative hanno ampliato l’ipotesi di imprenditore agricolo, facendovi rientrare anche le imprese di agriturismo, quelle ittiche e numerose ipotesi minori; per inciso, la definizione di cui all’art. 2135 non èsolo complessa ma anche piuttosto confusa, e offre parecchi dubbi interpretativi.
L’art. 2195 effettua poi una dettagliata descrizione della figura dell’imprenditore commerciale, ma pi๠semplicemente possiamo definirlo come ogni imprenditore che non eserciti un’attività agricola.
L’art. 2083, infine, definisce il piccolo imprenditore come colui che esercita l’attività di impresa servendosi prevalentemente del lavoro proprio e dei membri della propria famiglia: a titolo esemplificativo e non tassativo, il codice cita il coltivatore diretto, l’artigiano, il piccolo commerciante.
Nel riquadro generale occorrerà dunque barrare la casella A da parte degli imprenditori commerciali (non piccoli) e la casella D da parte degli imprenditori agricoli (non piccoli).
In caso di piccolo imprenditore, invece, occorrerà barrare la casella C nell’ipotesi del coltivatore diretto e la casella B in tutti gli altri casi.
Giuseppe